lunedì 22 giugno 2009

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “ABRUZZO SOLIDALE”

ART.1 - COSTITUZIONE
E’ costituita una associazione non governativa di volontariato, solidale e antirazzista , denominata “ABRUZZO SOLIDALE”, con sede a Pescara, Via Caduta del Forte 62, presso la sede locale del comitato C.O.B.A.S.
Il simbolo dell’associazione è
L’associazione non ha scopo di lucro, può aderire a coordinamenti ed associazioni sia nazionali che internazionali che perseguono fini consimili o complementari.
La prestazione fornite dagli aderenti sono gratuite. L’associazione può servirsi di lavoratori dipendenti nei limiti strettamente necessari a garantire il regolare funzionamento dell’associazione nonché la qualificazione degli interventi di carattere locale e internazionale.

ART. 2 -SCOPI SOCIALI
L’associazione opera per la pace e il dialogo tra comunità, popoli, culture etnie ed usanze diverse al fine di una equa e pacifica convivenza.
Si impegna per la diffusione di un forte senso di solidarietà nei confronti, dei cittadini aquilani danneggiati dal sisma e in generale dalle conseguenze di disastri ambientali e naturali, di cittadini immigrati.
L’associazione si impegna a contrastare il predominio culturale, economico ed anche militare degli Stati più industrializzati e ricchi sui popoli del mondo. Si batte contro le azioni di repressione ed esclusione all’autodeterminazione dei popoli.
L’associazione promuove la difesa e tutela dei beni ambientali e culturali.
In particolare l’associazione:
- promuove attraverso raccolte di fondi e donazioni iniziative umanitarie e di solidarietà nei confronti delle popolazioni vittime de sisma aquilano, nel campo sanitario, scolastico, alimentare e in ogni campo;
- promuove iniziative culturali e manifestazioni politiche per l’auto-ricostruzione sostenibile dei territori colpiti dal terremoto e assistenza tecnica ai cittadini terremotati;
- promuove iniziative culturali per la valorizzazione del paesaggio aquilano;

ART.3 -SOCI E MODALITA’ DI ADESIONE
Possono associarsi tutte le persone che condividano gli scopi dell’associazione e si adoperino per conseguirli. Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione delle iniziative dell’associazione con sottoscrizioni e altri tipi di sostegni. Possono essere soci sostenitori anche altre associazioni

ART.4 -PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) da contributi, lasciti e donazioni di persone fisiche, enti pubbliche e private;
b) dai beni patrimoniali mobili e immobili;
c) da proventi da iniziative aventi carattere economico coerenti con gli scopi sociali.
In caso di scioglimento della associazione il patrimonio è devoluto ad associazioni di volontariato aventi fini analoghi salvo diversa destinazione.

ART.5 -ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l’assemblea dei soci provvede alla redazione del bilancio consultivo e del programma per l’approvazione.


ART.6- ORGANI
Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea dei soci
- il presidente.
Le cariche sociali sono gratuite.

ART.7 -ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è convocata almeno una volta l’anno.
L’assemblea deve essere convocata in forma straordinaria per deliberare su modifiche allo statuto, e durata dell’associazione.
L’associazione dei soci:
- approva il bilancio consultivo;
- elegge il presidente;
- approva la campagna di iniziative e le linee fondamentali di azione;
- ratifica le adesioni ad altre associazioni.

ART. 8 -IL PRESIDENTE
Il presidente dell’associazione ha rappresentanza legale e la forma sociale, può riscuotere da enti, istituzioni o privati pagamenti di qualsiasi genere, rilasciando quietanza liberatoria e sottoscrizioni;
può aprire conti correnti bancari e postali intestati all’associazione o delegare a terze persone ad aprirli; rappresenta l’associazione in giudizio e nomina procuratori legali, convoca l’assemblea dei soci e compie ogni atto necessario alla ordinaria amministrazione e alla realizzazione degli scopi sociali.

ART. 9 -RINVIO ALLA LEGGE
Per quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle norme di legge applicabili e agli eventuali regolamenti che verranno emanati dal presidente su parere conforme dell’assemblea dei soci.